Art. 8.
(Funzioni degli ufficiali).

      1. Agli ufficiali in servizio continuativo, nell'ambito delle rispettive categorie, sono attribuite funzioni direttive o dirigenziali

 

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di unità, di uffici, di servizi e di comando di reparti, con implicazioni di responsabilità professionali e con valutazioni di opportunità nell'applicazione delle direttive ricevute.